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Culpa in affidando: davanti al giudice civile anche i singoli responsabili, come assicurarsi?

Le novità non arrivano (o presto arriveranno) solo dall’universo degli appalti.

Con l’ordinanza numero 17586 del 4 settembre 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ci “stupiscono” nell’ offrirci una nuova definizione di “lesione dell’interesse legittimo” sancendo altresi’ che le controversie in materia di responsabilità (pre)contrattuale della pa in caso di affidamento incolpevole, vanno decise dal giudice ordinario e non da quello amministrativo.

Rimandando ad altra occasione un’attenta analisi del lunghissimo pensiero del Supremo Giudice Civile, ci preme proporre alcune prime osservazioni su questo ultimo aspetto:

–          dopo il recepimento della cd direttiva ricorsi (D.Lgs. n. 53 del 20.3.2010) le possibilità di condanna della stazione appaltante per il risarcimento del danno per equivalente, sono notevolmente diminuite, dal momento che, Stazione Appaltante ed aggiudicatario definitivo devono attendere almeno 35 giorni prima di sottoscrivere il contratto

–          Il ricorrente ha l’”obbligo” richiedere, assieme all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, anche l’inefficacia del contratto (eventualmente stipulato) ma soprattutto (già in primo grado) il subentro contrattuale

–          Questa circostanza comporta appunto che il risarcimento del danno prevalente è quello in forma specifica e non più (tanto) quello meramente patrimoniale (per equivalente)

–          Negli ultimi anni invece, complice la crisi economica, i nostri giudici amministrativi, sempre con maggior frequenza, sono stati interessati da richieste di risarcimento del danno ingiusto da responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante.

Ai nostri fini, merita ora sottolineare come, giurisprudenza e dottrina prevalenti (salvo qualche rara eccezione) considerano che le singole persone coinvolte non posso essere legittimati passivi davanti al Tar.

La loro, personale, responsabilità, verrà, in un secondo tempo, decisa davanti ad un altro giudice:la Corte dei Conti.

La caratteristica della responsabilità per danno erariale è che la sua imputazione può avvenire solo per dolo o colpa grave (mentre nell’articolo 2043 cc tale distinzione non esiste); ed inoltre il giudice può, a sua assoluta discrezione, applicare il potere riduttivo, concedendo quindi uno sconto sul reale pregiudizio economico subito dal pubblico patrimonio.

L’ordinanza che ci occupa stravolge i termini della questione.

Sancire infatti che le controversie per culpa in affidando andranno decise davanti al giudice civile significa aprire la strada anche al coinvolgimento delle singole persone nel processo.

Questo perché l’articolo 28 della Costituzione è molto chiaro nel delineare le responsabilità, dirette,  degli operatori pubblici,  nell’ambito delle lesioni di DIRITTI (e non anche di interessi legittimi).

art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Di conseguenza, se prima di questa rivoluzionaria ordinanza si poteva affermare che il prevalente bisogno assicurativo di un dipendente pubblico (con eccezione della sanità e delle attività tecniche) fosse quello di essere al sicuro (coperto) dai rischi derivanti da una sentenza della Corte dei Conti per danno erariale, oggi non è più così.

Il “rischio” di essere coinvolto in un processo civile per la determinazione della responsabilità da illecito affidamento incolpevole, farà aumentare la richiesta di polizze per la copertura del cd danno patrimoniale, non solo avendo come assicurato (contraente) l’ente pubblico inteso come apparato, ma anche i suoi collaboratori.

Indispensabile ricordare che una tale polizza dovrà essere pagata dalla singola persona non potendo influire sul patrimonio dell’Ente di appartenenza (non almeno di tutte le amministrazioni pubbliche così come definite nel DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165).

Ovviamente anche l’Assicuratore dovrà rivedere il costo di tale copertura.

Anche perché, e con questo veramente concludo, l’ordinanza in oggetto risulta importante per qualsiasi tipo di provvedimento sulla cui conclusione il privato (persona fisica  o giuridica) ha posto la propria fiducia contrattuale.

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