La responsabilità dell’istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure necessarie a sventare il furto
In mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell’istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto – come i giudici di merito hanno accertato essere avvenuto nel caso di specie – si estende all’intero contenuto dell’abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano...